Pianeta Patenti
Tasso alcolemico e revoca patente di guida
La guida in stato di ebrezza e quindi quando il guidatore supera i limiti del tasso alcolemico è tra le azioni vietate e punite con sanzioni molto pesanti dal Codice della Strada.
In questo articolo vediamo come funziona la revoca o il ritiro della patente per alcol.
La legge stabilisce i limiti tasso alcolico e le Forze dell’Ordine intervengono quando:
- Se il tasso alcolemico non supera i 0,5 grammi per litro non c’è nessun illecito da parte del guidatore.
- Se il tasso è superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 g/l, viene applicata la sanzione accessoria con relativa sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
- Con un tasso superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 g/l, è prevista la sospensione della patente da sei mesi a un anno, una multa che va da 800 a 3200 euro con possibile arresto fino a 6 mesi.
- Infine, se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l oltre alla multa copiosa, al possibile arresto, è prevista il ritiro della patente da uno a due anni.
Tasso alcolemico: quando è prevista la revoca patente?
La revoca della patente è imposta per diversi motivi, tra i quali gravi infrazioni al Codice della Strada.
In particolare, per lo stato di ebrezza, la revoca della patente è imposta quando nell’arco di due anni si è sospesi per due volte a guidare con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; quando il conducente, con tasso superiore a 1,5 g/l, provoca un incidente e se l’infrazione è commessa da chi nei due anni precedenti si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test.
La patente revocata può essere ottenuta di nuovo dopo tre anni dall’accertamento del reato.
Presa la nuova patente, il guidatore è considerato a qualunque età un neopatentato, quindi soggetto ai limiti di velocità e potenza di un giovincello.
Inoltre, se era in possesso di altre patenti oltre alla B, per riottenerle deve seguire criteri di propedeuticità e conseguire prima la patente auto.
Neopatentati: tolleranza zero per chi ha la patente da meno di tre anni
L’articolo 186 del CdS regola la posizione dei neopatentati e i conducenti professionali (che esercitano, cioè, l’attività di trasporto persone o merci): per loro non si parla di guida in stato di ebrezza (se si supera la soglia di 0,5 g/l), ma di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, dato che il tasso alcolemico consentito è pari a 0 g/l.
Quindi i neopatentati non possono assumere nessuna quantità alcolica prima di guidare, e le pene sono commisurate al superamento del limite.
Nel caso più grave, se il neopatentato ha superato il limite di 1,5 g/l sono previsti:
una multa fino a 9000 euro
la sospensione della patente fino a 36 mesi
l’arresto fino a 18 mesi
la decurtazione di 20 punti patente (10 per gli altri automobilisti)
Sei un neopatentato? Non rischiare, non bere o fai guidare l’astemio del gruppo!