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Pianeta Patenti

Sospensione, ritiro e revoca della patente: quali sono le differenze?

Quali sono le differenze tra sospensione, ritiro e revoca della patente? Vediamolo insieme analizzando nel dettaglio i vari provvedimenti.

Sentiamo spesso parlare di revoca, ritiro e sospensione patente come fossero sinonimi, in realtà sono tre cose ben diverse.
Quest’articolo ti servirà a fare chiarezza e magari a evitare tutte e tre le situazioni.

Sospensione patente

Quando un’automobilista compie un’infrazione piuttosto grave al Codice della Strada, oltre alla multa in termini pecuniari e alla decurtazione dei punti patente, può incorrere nella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Con la sospensione la patente è “ferma” per un certo periodo di tempo, a causa di infrazioni quali il guidare in stato di ebrezza o il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h.
A seconda, poi, della gravità dell’infrazione commessa la sospensione può durare da 15 giorni a 5 anni.
La sospensione è disposta dal Prefetto, dall’Autorità giudiziaria o dalla Motorizzazione.
L’agente che accerta l’infrazione al CdS, come per esempio il superamento del limite di velocità, procede al ritiro della patente e alla concessione di un permesso provvisorio di guida, per permettere al conducente di parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro.

Altro esempio tipico di sospensione della patente è quando il conducente commette doppie violazioni al Codice della Strada nell’arco di due anni, in tali casi la sospensione va da 1 a tre mesi.

Il Prefetto ha 15 giorni per notificare il provvedimento di sospensione e la patente viene riconsegnata allo scadere del periodo stabilito.
Chi ritiene il provvedimento ingiusto può fare ricorso al Giudice di pace o al Prefetto.
Esiste, inoltre, l’opportunità di richiedere al Prefetto un permesso di guida valido per tre ore al giorno per recarsi al lavoro, in tal caso il periodo di sospensione è aumentato per un numero di ore doppie rispetto a quelle per le quali è stata autorizzata la guida. (art. 218 del CdS)

Ritiro patente

Il ritiro è strettamente collegato alla sospensione, perché come abbiamo visto, accertata l’infrazione, l’agente predispone il ritiro della patente, che verrà riconsegnata alla fine del periodo indicato.

Il ritiro è un provvedimento conseguente alla sanzione amministrativa e penale della sospensione ed è l’atto materiale commesso dalle Forze dell’Ordine a difesa degli altri utenti della strada.
Inoltre, può essere predisposto anche se si viene beccati con la patente scaduta, la quale sarà ritirata fino al rinnovo o con un carico non posizionato adeguatamente, anche in questo caso basta normalizzare la situazione per riottenere il documento.

Revoca patente

La revoca è il provvedimento più grave, perché può avere carattere permanente e dispone che il conducente non possa più guidare.

È sanzionatoria, nella natura di sanzione accessoria amministrativa, in seguito alla commissione di reati particolarmente gravi, come l’omicidio stradale colposo o qualora si continua a guidare mentre si è sottoposti alla sospensione.
Nel caso di revoca non sanzionatoria il conducente deve riacquistare i requisiti fisico psichici per mezzo di una visita medica, oppure, se sanzionatoria, riottenere la patente di guida risostenendo l’esame teorico pratico.
L’esame non può essere sostenuto se non dopo due anni dalla revoca della patente.
Con esito positivo dell’esame, il conducente è considerato a qualunque età un neopatentato.

Hai mai subito uno dei provvedimenti elencati?

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